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Il credito di rivalsa IVA, vantato solo dai professionisti e dai prestatori d’opera intellettuale, ha privilegio generale sui beni mobili del debitore |
Massima | Il caso | La questione | La soluzione giuridica | Osservazioni |
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), «nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti». La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2020, ha ritenuto che la questione sollevata sia priva di fondamento in quanto i «professionisti» e «ogni altro prestatore d’opera», intellettuale o no, possono beneficiare della stessa estensione del privilegio mobiliare al credito per rivalsa IVA, prevista dalla disposizione censurata.
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