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Tribunale di Novara
Premessa | Le questioni giuridiche sottese al caso di specie e il contesto normativo di riferimento | La soluzione offerta dal Tribunale di Novara | In conclusione |
L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo societario che, in ragione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza di coordinamento, non è ammesso tra quelli di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.: infatti l’attività dell’amministratore non è eterodiretta e quindi coordinata ai sensi della disposizione richiamata, pertanto, il rischio del mancato pagamento del contributo previdenziale non può essere trasferito all'ente previdenziale.
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