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La mera mancanza delle scritture contabili non integra il delitto di bancarotta fraudolenta, semmai quello di bancarotta semplice |
Massima | Il caso | La questione giuridica | Le soluzioni | Conclusioni |
In tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della bancarotta semplice.
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