Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
Cass. civ.
Massima | Il caso | La questione giuridica | La decisione della Corte | Conclusioni |
La Cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, «può direttamente revocare tale dichiarazione e provvedere a norma dell’art. 147 TU Spese di giustizia, come novellato dall’art. 366 CCII, sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito».
Leggi dopo |