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La sottile linea rossa tra continuità diretta, liquidazione, competitività obbligatoria e migliore soddisfazione dei creditori concordatari |
Trib. Rimini
Massima | Il caso | La questione giuridica e le soluzioni | Conclusioni |
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, se fondato su di un contratto di management alberghiero, deve essere revocato il decreto di ammissione ai sensi dell'art. 163 qualora risulti che il regolamento negoziale partecipa delle caratteristiche proprie del contratto di affitto di azienda, non sia aperto alla competizione ai sensi dell'art. 163 bis l. fall., veda una prevalenza di flussi liquidativi a servizio del debito concordatario, a seguito della vendita con successiva retrocessione in locazione dell'immobile strumentale, manchi il rispetto della soglia minima di soddisfazione prevista dall'art. 160, comma 2, l. fall., e l'attestatore non si sia espresso sulla quantificazione dei flussi ricavabili nello scenario alternativo concretamente praticabile.
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