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Le prestazioni dei professionisti e il loro rapporto di funzionalità con la procedura di concordato preventivo |
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni | Guida all'approfondimento |
In seguito al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, il conferimento da parte della società debitrice a un professionista di un incarico di consulenza legale inerente alla gestione dei rapporti con gli istituti finanziari non può essere autorizzato ex art. 167, comma 2, l. fall., in quanto non funzionale alla procedura concordataria e all'interesse dei creditori.
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