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L'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in caso di voto contrario dell'Agenzia delle Entrate |
Trib. La Spezia
Massima | Il caso | Questioni giuridiche | Osservazioni |
Va ritenuto raggiunto l'accordo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va quindi comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull'esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell'approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell'Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.
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