Giurisprudenza commentata

Questioni in tema di liquidazione del compenso degli ausiliari nelle procedure concorsuali

Sommario

Massima | Il caso | Le questioni giuridiche e la soluzione | Osservazioni | Conclusioni |

 

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge – il cui comma 3 prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura – comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall. e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria, debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato predetto e non il giudice delegato del fallimento consecutivo.

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