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Regime d’impugnazione dei provvedimenti adottati dal G.D. in sostituzione del comitato dei creditori |
Tribunale di Milano
Massima | Il caso | Le questioni giuridiche | Osservazioni | Conclusioni |
Nel caso in cui il provvedimento adottato dal Giudice Delegato sia stato emesso nell’esercizio dei poteri di surrogazione previsti dall’art. 41, comma 4, l. fall., sostituendosi pertanto al comitato dei creditori, il regime impugnatorio applicabile è quello previsto dall’art. 36 l. fall. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori e non già quello di cui all’art. 26, medesima legge, per gli atti del Giudice Delegato, prevalendo pertanto il profilo funzionale del potere esercitato sul diverso profilo soggettivo dell’organo che ha esercitato il potere stesso e non potendosi far discendere dall’esercizio in surroga di un potere una diversa disciplina del regime delle relative impugnazioni.
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