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Anche i creditori non dissenzienti sono legittimati all'opposizione all’omologa

In tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato” di cui all’art. 180, comma 2, l. fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere anche i creditori non dissenzienti.

È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 20040, depositata lo scorso 24 settembre, a chiusura di una vicenda processuale nella quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione all’omologa di un concordato preventivo di società in liquidazione, proposta da una creditrice, e la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo.
La legittimazione a proporre opposizione all’omologa. Il secondo comma dell’art. 180 dispone che, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Ebbene, secondo la Cassazione la norma non intende distinguere tra creditori e altri soggetti, perché la formula “qualsiasi interessato” può comprendere anche i creditori, non dissenzienti, che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non avere preso parte all’adunanza fissata per il voto o perché non convocati o non ammessi o, infine, perché astenuti.
Anche tali soggetti, conclude la S.C., vantano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato.
 

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