In tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato” di cui all’art. 180, comma 2, l. fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere anche i creditori non dissenzienti.
È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 20040, depositata lo scorso 24 settembre, a chiusura di una vicenda processuale nella quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione all’omologa di un concordato preventivo di società in liquidazione, proposta da una creditrice, e la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo.
La legittimazione a proporre opposizione all’omologa. Il secondo comma dell’art. 180 dispone che, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Ebbene, secondo la Cassazione la norma non intende distinguere tra creditori e altri soggetti, perché la formula “qualsiasi interessato” può comprendere anche i creditori, non dissenzienti, che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non avere preso parte all’adunanza fissata per il voto o perché non convocati o non ammessi o, infine, perché astenuti.
Anche tali soggetti, conclude la S.C., vantano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato.
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