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Azione revocatoria ex art. 67, c. 3, lett. a), L.F.: esentati i pagamenti effettuati secondo le intese commerciali anche in deroga ad accordi scritti

 

L’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti in ritardo, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2967 c.c., in capo all’accipiens.

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