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Bancarotta fraudolenta, no alla motivazione solo “formale” della misura “costituzionale” delle pene accessorie fallimentari

 

La motivazione utile a sorreggere la valutazione della misura “costituzionale” delle pene accessorie fallimentari non può essere solo “formale”, elusiva dell’obbligo di determinazione in concreto imposto al giudice sulla base dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., ma deve parametrarsi alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, tenuto conto della gravità della condotta, nonché di tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente, non potendo essere agganciata al mero richiamo aspecifico all'esistenza di precedenti penali.

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