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Chiusura del fallimento: i suggerimenti operativi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il documento diramato nella giornata di ieri, ha reso noti i propri suggerimenti operativi in tema di chiusura del fallimento alla luce del nuovo art. 118 l.fall.

 

La possibilità di addivenire alla chiusura di un fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti, sottolinea il CNDCEC, rappresenta senza dubbio una delle modifiche più rilevanti fra quelle introdotte dal Legislatore con il D.L. n. 83/2015, non fosse altro che per il numero di procedure potenzialmente coinvolte.

 

Spinto dall’esigenza di uniformarsi ai principi dettati in ambito comunitario in tema di ragionevole durata del processo, il Legislatore nazionale, oltre ad aver approvato una legge specifica in materia (L. n. 89/2001), ha tentato di recepire i valori sovranazionali anche nel caso di fallimento con la modifica dell’art. 118 l.fall..

 

La norma, prosegue il Consiglio Nazionale, disciplina le modalità con cui la vicenda può proseguire post chiusura del fallimento, stabilendo la gestione delle spese e degli introiti relativi ai giudizi pendenti, con eventuali riparti successivi.

 

Con l’elaborato, nel diffondere le proprie riflessioni sul tema, il CNDCEC si è prevalentemente soffermato sui seguenti aspetti della disciplina:

 

  • Cancellazione ed estinzione della società in ambito civilistico;
  • Cancellazione ed estinzione della società in ambito civilistico: la successione nelle posizioni passive;
  • Chiusura del fallimento ed estinzione della società in presenza di giudizi pendenti: la nuova formulazione degli artt. 118 e 120 l.fall.;
  • La chiusura del fallimento con giudizi pendenti: profili fiscali.
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