Ministero del Lavoro - Circolare 16 febbraio 2018, n. 4
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Circolare n. 4, diramata lo scorso 16 febbraio, ha fornito chiarimenti sulla data di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’attività e che si avvalgono, a partire dal 1° gennaio 2016, degli interventi di cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS).
L’esonero dal versamento del contributo addizionale, previsto dall’art. 8, comma 8-bis, D.L. 21 marzo 1988, n. 66 e convertito con L. 20 maggio 1988, n. 160, è stato autorizzato anche per le aziende che si trovano nella situazione sopraesposta ad opera dell’art. 21 D. Lgs. n. 148/2015.
Nello specifico, la Circolare in esame ha individuato la data di decorrenza dell’esonero contributivo per le fattispecie relative a:
- fallimento con esercizio provvisorio;
- concordato preventivo con continuità aziendale;
- accordi di ristrutturazione del debito;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa.
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