Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 24 del 26 luglio 2016, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in riferimento alla possibilità, disciplinata nella precedente Circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 (sulla quale vedi la news Chiarimenti dell’INPS in tema di CIGS e procedura concorsuali, in questo portale) per le imprese soggette a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario d’integrazione salariale (CIGS), ex art. 21, lett b), D. Lgs 148/2015.
Come precisa il documento, la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi in un’impresa soggetta a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione dell’attività con l’intervento dell’integrazione salariale soggiace a tre presupposti: l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio dell’impresa da parte del giudice delegato o dell’autorità, l’esposizione circostanziata nel programma di liquidazione ex art. 104-ter l. fall. delle ragioni per le quali si deve ritenere probabile la cessione unitaria di azienda o di un ramo di essa in tempi compatibili con la CGIS, e l’approvazione da parte del comitato dei creditori della valutazione probabilistica sulla futura cessione.
Nel caso di concordato con continuità aziendale, per i dipendenti dell’impresa può essere adottato il trattamento CGIS qualora venga presentato un piano di risanamento finalizzato ad una repentina cessione dell’azienda o di parte di esse con contestuale trasferimento dei lavoratori.
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