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In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, l. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l. fall., deve ritenersi che la prescrizione di un el credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.
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