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Il combinato disposto degli artt. 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex artt. 2914 ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente
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