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L’assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento non interferisce sulla decisione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quello di bancarotta documentale propria concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e non di bilanci, costituenti invece l’oggetto della indicata specifica fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, l.fall.
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