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La previsione di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2008, configura una specifica causa di esenzione dall’azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista.
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