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Prededucibile nel fallimento "consecutivo" il credito del professionista che assiste il debitore solo se la procedura di concordato è aperta ex art. 163 l.f. |
L'art. 111, comma 2 l.f., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta.
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