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Concordato preventivo con riserva. Termine massimo per il deposito della proposta concordataria anche in pendenza di istanza di fallimento |
Il debitore che si appresta a depositare domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in pendenza di istanza di fallimento, può comunque ottenere il termine massimo compreso fra 60 e 120 giorni per il deposito della proposta, in deroga all'art. 161, comma 10, l. fall.?
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