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La proposta di concordato può prevedere il pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, purché il piano disponga il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, considerato il valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata (art. 160 c. 2 L.Fall.): tale norma si applica anche al privilegio generale?
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