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Modalità di vendita di beni immobili nelle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento |
All'interno della procedura di sovraindebitamento, nella fase di liquidazione del patrimonio si dovranno vendere alcuni immobili. La vendita dovrà avvenire nella modalità dell'asta, come avviene nelle esecuzioni immobiliari, o è potenzialmente fattibile vendere gli immobili al migliore offerente senza esperire alcuna gara? La forma del trasferimento della proprietà, avviene tramite Decreto di Trasferimento disposto dal Giudice del Tribunale, o si dovrà richiedere l'intervento del notaio? Il costo per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (pignoramento, ipoteche) sarà a carico dell'acquirente/aggiudicatario o della procedura? Le eventuali spese condominiali saranno a carico dell'acquirente o della procedura? Nel caso fossero di competenza dell'acquirente, egli sarà tenuto al pagamento delle sole spese afferenti l'anno di acquisto dell'immobile e il precedente, ovvero per il totale?
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