Quesiti Operativi

Procedimento sommario di cognizione e recupero di un credito relativo ad un preliminare sciolto

È possibile procedere con ricorso ex art. 702-bis c.p.c per il recupero di un credito relativo all’acconto di un contratto preliminare sciolto ex art. 72 l. fall.?

 

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE - Il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per una accentuata sommarietà; per l’introduzione tramite un c.d. ricorso in citazione, ossia formalmente di un ricorso che tuttavia deve presentare la vocatio in ius; per una cospicua riduzione dei tempi, in quanto tra la vocatio in ius e la prima udienza trascorrono minimo quaranta giorni, rispetto ai novanta giorni minimi del processo ordinario; per l’informalità dell’istruttoria non essenziale al contraddittorio; per la forma dell’ordinanza per il provvedimento finale; infine per una maggiore discrezionalità del giudice, il quale può comunque mutare rito instaurando un processo ordinario di cognizione qualora ritenga che non sia possibile un’istruzione non sommaria.
Tuttavia, bisogna sottolineare come non sia la cognizione ad essere sommaria bensì il procedimento. Pertanto, come è stato autorevolmente sottolineato, la sommarietà colpisce essenzialmente il modo in cui la controversia viene gestita (nel senso di una concentrazione del procedimento con una semplificazione della parte centrale del processo), ma che non si riflette sulla qualità dell’accertamento giurisdizionale (cfr. Volpini, Commento agli artt. 707bis-ter c.p.c., in Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2010).

 

AMBITO DI APPLICAZIONE - Per stessa ammissione del legislatore, il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c. può trovare ingresso nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Qualora il giudice rilevi che la domanda proposta non sia compresa tra quelle indicate nell’art. 702-bis c.p.c., con ordinanza non impugnabile la dichiara inammissibile”.
Pertanto, il rito sommario può essere applicato a tutte le tipologie di liti tipiche della tutela dichiarativa (azioni di condanna, di mero accertamento e costitutive). La prassi ha evidenziato come le materie in cui l’istituto ha trovato la maggiore applicazione è quella contrattuale nonché le cause di usucapione e le revocatorie ordinarie e fallimentari.
Mentre è indubbia l’incompatibilità con la tipologia di procedimento sommario delle cause la cui decisione è riservata al Collegio secondo l’elenco di cui all’art. 50-bis c.p.c., delle cause avanti al giudice di pace e alla Corte d’Appello, delle cause soggette a riti speciali (rito lavoro, rito locatizio, divorzio, procedimenti possessori, opposizione a sanzione amministrativa), risulta meno pacifica l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti il protocollo adottato dall’ufficio di Verona (n. 127/1998) ha escluso la compatibilità del procedimento sommario con le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre il protocollo del Trib. di Modena (in data 21/12/2009, in Foro it., 2010, V, 49) non evidenzia tale incompatibilità suggerendo tuttavia un uso prudente di tale procedimento, soprattutto se vi sono domande riconvenzionali, posto che la forma prevista dall’art. 645 c.p.c. per l’opposizione è l’atto di citazione.

 

IL GIUDIZIO DI PROCEDIBILITÀ DEL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - Il giudizio sulla procedibilità del rito non consiste in una valutazione prima facie di fondatezza della domanda, ma in una valutazione dell’idoneità di attività istruttorie semplici e deformalizzate ad integrare gli elementi di prova. Il rito sommario condurrà comunque ad un convincimento pieno e non ad un apprezzamento di verosimiglianza delle ragioni delle parti in lite, come accade in sede cautelare).
In proposito, un’ordinanza del Tribunale di Milano ha osservato come la valutazione di compatibilità del rito sommario di cognizione rispetto alla complessità dell’istruttoria necessaria per la decisione della domanda, deve compiersi avendo riguardo esclusivamente alla tipologia di istruttoria che deve essere effettuata, valutando la quantità e qualità degli atti istruttori necessari per accertare i fatti giuridici allegati a fondamento della domanda e delle eccezioni sollevate, considerando le contestazioni, le questioni non contestate e le prove che le parti hanno dedotto nei rispettivi atti di costituzione. Infatti, secondo tale ordinanza, “se la valutazione del thema decidendum e delle prove dedotte dalle parti è tale da ritenere non provata la domanda, nonostante l’istruttoria che potrebbe essere necessaria per la dimostrazione dei fatti costitutivi, il giudice deve semplicemente rigettare la domanda ritenendola non fondata sulla base delle prove dedotte. La valutazione circa la conversione del rito non può essere condotta sulla base dell’insufficienza o inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, perché così facendo con la conversione del rito si rimetterebbe nei termini parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura dell’istruttoria non sommaria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove, ipotesi di conversione del rito non contemplata dall’art. 702-ter c.p.c.” (così, Trib. Milano, 11 luglio 2013).

 

CONCLUSIONE – In conclusione, non si ravvisa alcun impedimento alla proponibilità di ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. al fine di accertare un credito di restituzione dell’acconto di un contratto preliminare sciolto ai sensi dell’art. 72 l. fall.
In materia di preliminare immobiliare giova comunque ricordare che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis rientra tra le domande trascrivibili ai sensi dell’art. 2653 c.c. in quanto dà origine ad un procedimento destinato a concludersi con ordinanza dichiarata espressamente trascrivibile dall’art. 702-ter, norma da ritenersi speciale rispetto all’elenco dei titoli trascrivibili contenuto nella norma generale di cui all’art. 2657 c.c. (cfr. Trib. Agrigento, 10 aprile 2013).

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