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Nel caso in cui, in un concordato preventivo che prevedeva in proposta una percentuale di pagamento per i creditori chirografari di 8% e 18% (due classi), si accerti prima della relazione ex art. 172 l. fall. che i fondi che saranno disponibili non basteranno neppure per il pagamento integrale dei privilegiati mobiliari (forse neppure per i privilegiati immobiliari), che tenore dovrebbe avere la relazione ex art. 172 l. fall.? Come si potrebbe sostenere, con chi vota e sa che non prenderà nulla, che è più conveniente un’omologa di concordato di un fallimento?
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