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Una soluzione al quesito, relativamente alla legge fallimentare, è stata offerta dalla Corte d'appello di Venezia, che ha stabilito (8 giugno 2021) che i vizi procedurali del procedimento di cui all'art. 169 bis l.fall. e il difetto dei presupposti per concedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti alla data di deposito della domanda di concordato preventivo devono essere promossi con il reclamo ex art. 26 l.fall. e non con autonomo procedimento ordinario di cognizione.
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