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Aggravamento del dissesto

Sommario

Inquadramento | Brevi cenni sulla natura del reato di bancarotta semplice prevista dall’art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. | L’elemento psicologico del reato | L’ipotesi del concordato preventivo | L’aggravamento del dissesto e la causazione dello stesso (o del fallimento) | In particolare: l’ipotesi di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, n. 1) e 2) l. fall. | L’elemento psicologico | La fattispecie prevista dall’art. 224, l. fall. | Riferimenti |

 

Con l’espressione “aggravamento del dissesto” ci si riferisce ad una situazione in cui il dissesto della società sia già in atto e subisca, a seguito di specifiche operazioni poste in essere da determinati soggetti, un ulteriore aggravamento generando, in buona sostanza, una nuova diminuzione delle garanzie in favore dei creditori. Diverse sono le disposizioni normative della legge fallimentare che fanno riferimento all’aggravamento del dissesto, o anche alla causazione dello stesso, inteso come evento di una determinata condotta. In particolare, l’art. 217, comma 1, n. 4), l. fall. prevede espressamente che “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti dall’art. 216 l. fall., ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”. In tale caso, come avremo modo di vedere, l’aggravamento del dissesto integra un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie delittuosa. L’art. 223 l. fall., invece, prevede l’applicabilità agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, della medesima pena prevista dal comma 1 dell'art. 216, se gli stessi: “1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della s...

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