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Ammissione al passivo (nel fallimento)

Sommario

Inquadramento | Natura giuridica e forma della domanda | Modalità di presentazione della domanda | Termine di presentazione della domanda | Il contenuto della domanda di ammissione | (Segue) L’“indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore” | (Segue) La “determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione” | (Segue) La “succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda” | (Segue) La “eventuale indicazione di un titolo di prelazione” | (Segue) “La descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale” | (Segue) L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata | Riferimenti |

 

La domanda di ammissione al passivo è l'atto con cui il creditore, che è già “concorsuale”, manifesta la volontà di divenire “concorrente”, ed ha natura di vera e propria domanda giudiziale. Coerentemente a tale natura, la legge fallimentare detta precise disposizioni in tema di forma e contenuto della domanda di ammissione, dei suoi effetti sostanziali e processuali, nonché con riguardo alle relative modalità di trasmissione, nel contesto della c.d. “digitalizzazione” delle procedure concorsuali, cui ha dato corso l’intervento riformatore di cui alla L. n. 221/2012).

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