Bussola

Atti di frode

Sommario

Inquadramento | Gli atti in frode di cui all’art. 173 l.fall. | Elemento soggettivo | Attitudine decettiva degli atti di frode nei confronti dei creditori e disclosure | Riferimenti |

 

L’art. 173, comma 1, l.fall. contempla cinque categorie di atti in frode: l’occultamento e la dissimulazione di parte dell’attivo, la dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti, l’esposizione di passività inesistenti e la categoria residuale degli “altri atti di frode”, che possono essere compiuti anteriormente oppure successivamente all’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.   Sotto il profilo soggettivo, le condotte rilevanti ai fini della configurabilità degli atti di frode sono caratterizzate dal dolo, vale a dire dalla cosciente volontà del debitore di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e tali che – ove conosciute – avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta concordataria.   Sotto il profilo oggettivo, le condotte indicate dall’art. 173, comma 1, l.fall. si caratterizzano per la loro valenza decettiva, vale a dire per la loro idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circale reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.La condotta decettiva deve essere valutata solo con riferimento alla proposta di concordato ed ai suoi allegati, essendo irrilevante la relativa annotazione sulle scritture contabili.   Gli atti di frode, inoltre, de...

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