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Bancarotta fraudolenta

Sommario

Inquadramento | Bancarotta fraudolenta | Esenzioni dai reati di bancarotta | Riferimenti |

 

  La bancarotta è un reato fallimentare disciplinato dal titolo VI della L.fall., ma che, come si vedrà in seguito, a partire dall’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa verrà disciplinato dal titolo IX in esso contenuto (D.Lgs. n. 14/2019). Il reato di bancarotta viene suddiviso in due fattispecie con connessi risvolti punitivi a seconda della gravità del fatto commesso dal debitore. In particolare, la bancarotta è definita semplice (ex art. 217  L.F.l., successivamente ex art. 323, D.Lgs. n. 14/2019) quando l’imprenditore, già dichiarato fallito o in liquidazione giudiziale, ha aggravato la situazione economica per semplice imprudenza e, viceversa, viene definita bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L.F., poi ex art. 322 citato) quando la frode è diretta ad aggravare l’insolvenza a danno delle legittime aspettative dei creditori.   In evidenza: Definizione di insolvenza ai sensi dell’art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. fall.  “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza viene dichiarato fallito”. Il legislatore nel definire lo stato di insolvenza come una “manifestazione di inadempimento o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ha ...

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