Bussola

Concordato misto

Sommario

Inquadramento | La disciplina applicabile | Criterio della prevalenza: qualitativa o quantitativa /criterio della combinazione | Il pagamento dei creditori chirografari | Le modifiche introdotte dal D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza | Riferimenti |

 

  Il concordato misto è una figura atipica di concordato preventivo, di creazione giurisprudenziale, che si pone come tertium genus tra il concordato liquidatorio (ex art. 182 l.fall.) ed il concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis l.fall.). Si qualifica come misto il concordato che proponga ai creditori un soddisfacimento derivante congiuntamente dalla prosecuzione dell’attività d’azienda e dalla liquidazione dei beni.   Rientrano nella categoria del concordato misto:   il concordato con continuità aziendale diretta che preveda anche la liquidazione di beni non funzionali; il concordato con continuità aziendale indiretta che preveda anche la liquidazione di beni non funzionali; e il concordato con continuità aziendale indiretta.   Il concordato misto è prima di tutto un concordato con continuità aziendale, fattispecie quest’ultima introdotta nella legge fallimentare dalla riforma del 2012 (c.d. decreto sviluppo) ed in particolare dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134) ed è oggi disciplinato dall’art. 186-bis.   Il concordato con continuità aziendale era già noto nella pratica ben prima del suo riconoscimento legislativo ma veniva comunemente inteso come tipo di concordato volto al risanamento aziendale per lo più...

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