Bussola

Concordato preventivo: attestazione del piano

Sommario

Premessa | Ruolo dell’attestatore | Requisiti per la nomina | Compenso | Riferimenti disponibili per l’esecuzione dell’incarico | Controlli sulla veridicità dei dati aziendali | Controlli sulla fattibilità del piano | Struttura della relazione di attestazione | Responsabilità | Riferimenti |

 

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.   Il percorso di “riforma” della legge fallimentare (avviato con la L. n. 80/2005) e di incentivazione al ricorso a modalità di soluzione “concordata” della crisi di impresa è contraddistinto, tra l’altro, dall’introduzione di una specifica figura professionale con funzione attestatrice del piano di regolazione della crisi prospettato ai creditori.  Prima del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134), più noto come “Decreto Sviluppo”, l’ambito di intervento del professionista attestatore era previsto nelle tre ipotesi disciplinate dalla legge: il “piano attestato di risanamento” (art. 67, comma 3, l. fall.); gli “accordi di ristrutturazione dei debiti” (art. 182-bis l. fall.); il concordato preventivo (art. 161, comma 3, l. fall.). Il “Decreto Sviluppo” ha introdotto ulteriori specifiche ipotesi di attestazione “speciale” che ricorrono, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, quando: l’impresa debitrice in concordato dia corso a modifiche sostanziali della proposta o del piano (art. 161, comma 3); l’impresa debitrice presenti un concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis l. fall. ed al professionista sia richiesto di attestare che la prosecuzio...

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