Bussola

Crediti prededucibili: categorie

Sommario

Inquadramento | I crediti prededucibili ex lege | I crediti prededucibili “sorti in occasione o in funzione” di procedure concorsuali | I crediti prededucibili sorti “in occasione” del fallimento o di altra procedura concorsuale | I crediti prededucibili sorti “in funzione” del fallimento o di altra procedura concorsuale | I crediti prededucibili sorti in funzione o in occasione di “procedure concorsuali” |

 

La categoria dei crediti prededucibili (o di “massa”) – denominazione sconosciuta alla legge fallimentare del 1942, sorta come “invenzione del linguaggio pratico” (Lamanna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano, 2006, 217) ed utilizzata per la prima volta dal legislatore negli artt. 20 e 52 del d. lgs. 270/1999 - ha trovato espressa definizione nel nuovo art. 111, comma 2, l. fall., il quale stabilisce che “sono considerati prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.   La norma indica quindi con chiarezza il particolare trattamento riservato all’insieme dei crediti prededucibili, distinguendoli in tre macro-categorie e superando, in tal modo, l’originaria dicotomia, sancita dal testo previgente, tra “spese” e “debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa”: distinzione cui taluno aveva tentato di attribuire fondamento razionale, ma che dai più era considerata priva in realtà di effettivo rilievo pratico (v. in argomento Vivaldi, La ripartizione dell’attivo, in Trattato delle procedure concorsuali, dir. da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, III, Torino, 2010, 273).

Leggi dopo

Esplora i contenuti più recenti su questo argomento