Bussola

Crisi del gruppo

Sommario

Inquadramento | L’ammissibilità della procedura concorsuale di gruppo | La fase introduttiva della procedura concorsuale di gruppo: profili processuali, presupposti di accesso e questioni di competenza territoriale | Lo svolgimento della procedura: profili processuali | (Segue) profili sostanziali | Riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali e brevi considerazioni conclusive | Riferimenti |

 

  Avvertenza – Bussola in aggiornamento.   Il fenomeno del gruppo di imprese, nonostante la sua crescente diffusione nell’odierna realtà economica, non forma oggetto, ad oggi, di una disciplina organica in ambito concorsuale (una prima regolamentazione della materia si rinviene però nel disegno di legge delega recante “ Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza ”, noto come “ progetto Rordorf ”, su cui si tornerà infra). Il legislatore è intervenuto in materia soltanto con alcune norme settoriali, concernenti, in particolare, i gruppi bancari (artt. 98 e 105 T.U.B.) e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (artt. 80 ss. D. Lgs. n. 270/99 e, più recentemente, art. 4-bis cd. “ Legge Marzano ”), sicché la relativa regolamentazione è stata finora demandata all’elaborazione giurisprudenziale; quest’ultima, peraltro, ha riguardato principalmente la procedura di concordato preventivo, che è quella in cui le esigenze di coordinamento connesse all’inserimento dell’impresa in crisi all’interno di un gruppo risultano maggiormente avvertite nella prassi.   Ciò premesso, il fenomeno del gruppo di imprese dà luogo, in sede concorsuale, a numerosi problemi interpretativi e applicativi (amplificati dalla su accen...

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