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Dichiarazione di fallimento: giurisdizione e competenza

Sommario

Inquadramento | La competenza territoriale | La disciplina in tema di incompetenza | La giurisdizione italiana in materia fallimentare | La competenza giurisdizionale nella disciplina europea sulle procedure d’insolvenza | Competenza e giurisdizione in caso di gruppo di imprese | Riferimenti |

 

La competenza a dichiarare il fallimento e a conoscere delle azioni che dallo stesso derivano trova disciplina, rispettivamente, negli artt. 9 e 24 l. fall. Completano tale disciplina le disposizioni dettate dall’art. 9-bis l. fall. in tema di incompetenza e dall’art. 9-ter l. fall. relativamente al conflitto positivo di competenza.   La giurisdizione fallimentare deve invece essere ricostruita secondo una lettura combinata delle previsioni contenute nel medesimo art. 9 l. fall. con quelle generali della L. n. 218/1995, fatta salva la normativa europea di cui al Reg. (CE) 1346/2000, oggi sostituito dal Reg. (UE) 848/2015, per la determinazione della competenza giurisdizionale ad aprire procedure d’insolvenza transfrontaliere intra-comunitarie e a conoscere delle azioni connesse anche nei confronti di convenuti extra-UE.   Le lacune lasciate dal diritto positivo in tema di competenza e giurisdizione con riguardo ai gruppi di impresa risultano invece essere parzialmente colmate dalla giurisprudenza e da alcune novità introdotte a livello europeo.

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