Bussola

Esecuzione del concordato

Sommario

Inquadramento | Gli effetti dell’omologazione e la durata della fase esecutiva | La nomina del liquidatore giudiziale | Norme applicabili al liquidatore giudiziale | L’esecuzione del concordato: dal concordato “chiuso” alle procedure competitive | La cancellazione dei gravami e le relazioni periodiche | L’attuazione delle proposte concorrenti (rinvio) | Riferimenti |

 

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.   La fase esecutiva del concordato preventivo è da sempre oggetto di scarse attenzioni da parte della dottrina e dello stesso legislatore, che dedica a questo delicato momento – fondamentalmente – due sole disposizioni: l’art. 182 l. fall., tradizionalmente rivolto al concordato con cessione dei beni, e l’art. 185 l. fall. sulla vigilanza che in detta fase esercita il commissario giudiziale. Eppure l’importanza di una corretta esecuzione del piano concordatario è intuitiva, posto che essa consente di passare dalle mere aspettative che i creditori hanno riposto nella proposta di concordato ad un effettivo soddisfacimento delle rispettive pretese creditorie, in relazione alla natura privilegiata o chirografaria dei propri diritti e, quindi, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 2, l. fall.). La figura centrale di questa fase è costituita dal liquidatore giudiziale, cui pure il legislatore dedica una disciplina per relationem, attingendo ad alcune disposizioni in tema di curatore fallimentare (tra le quali non è compreso l’art. 30 l. fall., così da escluderne la natura di pubblico ufficiale). La recentissima riforma apportata con il D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015, ha quindi avuto buon...

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