Bussola

Fallito

Sommario

Introduzione | Effetti patrimoniali | Effetti del fallimento sulla attività processuale del fallito | Obblighi e limitazioni per il fallito | Riferimenti |

 

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.
    A norma dell’art. 16, comma 2, L.fall., gli effetti della sentenza di fallimento decorrono per il fallito dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale. Nella fattispecie, la pubblicazione della sentenza produce una serie di effetti a carattere personale, sul patrimonio dell’imprenditore fallito e ulteriori effetti di carattere processuale. Con la dichiarazione di fallimento si impone al fallito una serie di limitazioni ed obblighi applicati alla propria persona fisica.

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