Bussola

Ipoteca

Sommario

Inquadramento | Ipoteca legale | Ipoteca giudiziale | Ipoteca volontaria | Iscrizione e rinnovamento | Rinnovazione | Grado | Effetti rispetto al terzo acquirente | Effetti rispetto al terzo datore | Riduzione | Rinuncia | Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi | Nuova iscrizione | Cancellazione dell'iscrizione | Modo di liberare i beni dalle ipoteche | Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale | Estinzione | Riferimenti |

 

L’art. 2808 c.c. stabilisce che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo, e possono essere oggetto d'ipoteca: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (cioè essa si estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle accessioni dell'immobile ipotecato, salvo le eccezioni stabilite dalla legge; l'usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.   In evidenza: Rendite dello Stato Sono inoltre capaci d'ipoteca le rendite dello Stato (nelle modalità determinate dalle leggi sul debito pubblico), le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (secondo le relative leggi).   Essa si costituisce tramite iscrizione nei registri immobiliari, e deve anche essere iscritta sui beni specialmente indicati e per una determinata somma di danaro. Tale diritto è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. L'ipoteca, infine, può essere di tre tipi: legale; giudiziale; volontaria.

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