Bussola

Liquidatore giudiziale

,

Sommario

Inquadramento | Profili controversi in tema di nomina | Le regole applicabili | L'inventario | Il programma di liquidazione | La verifica del passivo | La vendita dei beni | L'incasso dei crediti | I piani di riparto | Aspetti fiscali | La chiusura della procedura | Conclusioni | Riferimenti |

 

La figura del liquidatore giudiziale (O più brevemente, nel testo, il liquidatore, da intendersi anche in forma collegiale) ha introduzione, nella legge fallimentare, con l'art. 182, rubricato "Cessioni" (Rubrica così modificata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83. In precedenza la stessa era “Provvedimenti in caso di cessione di beni”).   La norma testualmente recita: “I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29,37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. III. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridic...

Leggi dopo