Bussola

Misure di prevenzione

Sommario

Inquadramento | Compatibilità con la Costituzione e con la Cedu | Le misure personali: i presupposti | Le misure personali: la sorveglianza speciale, gli effetti | Le misure patrimoniali: la retroattività, l’applicazione disgiunta | Le misure patrimoniali: i presupposti | Aspetti processuali |

 

Le misure di prevenzione sono poste a tutela della sicurezza pubblica, indipendentemente e a prescindere dalla precedente commissione di un fatto criminoso. Per assicurare le esigenze di prevenzione dello Stato si impongono, indipendentemente dalla commissione di un reato, misure che, seppur prive di una sanzione penale, incidono sulla libertà della persona (con diversi modi e con intensità variabile) agevolando il controllo e la vigilanza da parte degli organi preposti a prevenire i reati. Con l’entrata in vigore della Costituzione è iniziato un lungo e accidentato percorso verso la “giurisdizionalizzazione” delle misure di prevenzione personali, perseguito dalla più attenta giurisprudenza, che è riuscita a coniugare le esigenze di prevenzione dello Stato con il rispetto dei diritti, riconducendo detta disciplina nell’ambito della tutela dei principi fondamentali riconosciuti dalla costituzione. Le misure di prevenzione sono divenute anche strumento di contrasto della criminalità organizzata, prima con l’estensione della loro applicabilità agli indiziati di mafia, poi con l’affiancamento a queste di misure patrimoniali: sequestro e confisca. Misure a loro volta estese a  diverse forme di pericolosità.

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