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Opposizione al passivo (nel fallimento)

Sommario

Inquadramento | Legittimazione | Motivi di impugnazione | Procedimento | Ricorso per cassazione | Riferimenti |

 

L’opposizione allo stato passivo è il mezzo di gravame, previsto dal nuovo art. 98 l. fall., con il quale il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili possono contestare l’accoglimento parziale o l’esclusione della propria domanda. Rispetto al sistema previgente, la riforma ha previsto: a) la possibilità che oggetto dell’impugnazione possa essere anche la statuizione relativa a diritti reali e personali su beni immobili oltre alle statuizioni relative ai crediti o ai diritti reali e personali su beni mobili; b) un procedimento uniforme per tutti i rimedi impugnatori dello stato passivo (opposizione, impugnazione dei crediti ammessi e revocazione).  L’opposizione si propone con ricorso avanti il tribunale fallimentare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso ex art. 97 l. fall. Le parti resistenti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione e il procedimento è disciplinato dall’art. 99 l. fall. Il collegio, o il giudice relatore delegato dal presidente, provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. Il tribunale provvede in via definitiva sull’impugnazione con decreto motivato, ricorribile per Cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del testo integrale da parte della cancelleria.

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