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Perizia giurata di stima

Sommario

Perizia di stima sui conferimenti di beni e prestazione d’opera nella costituzione di società | Perizia di stima per acquisto da parte della società di beni o di crediti di soci fondatori e di amministratori | Perizia di stima per la rivalutazione delle partecipazioni | Aspetti fiscali e contabili (il costo della perizia) | Perizia per usufruire dell’Iper ammortamento | Riferimenti |

 

  I soci che intendono conferire in società beni in natura o crediti e comunque qualsiasi altro bene diverso dal denaro è obbligato ad allegare all’atto costitutivo una perizia di stima. Nelle Società per Azioni il socio conferente dovrà presentare un’istanza al Tribunale (e alla sezione specializzata in materia di impresa) della circoscrizione in cui ricadrà la sede della società costituenda. La relazione (perizia) di stima viene redatta da: Esperto; Società di Revisione iscritta nell’albo speciale; Revisore contabile iscritto nell’albo dei revisori contabili. La perizia verrà allegata all’atto costitutivo della società. L’esperto nominato non può delegare altro soggetto alla redazione della stima; tuttavia egli può allegare stime e perizie di altri professionisti, facendo proprie le conclusioni di quest’ultimi e quindi sotto il profilo della responsabilità, l’esperto risponde anche del contenuto delle perizie altrui. L’esperto risponde dei danni che causa alla società costituenda con la sua relazione. La relazione di stima nella costituzione delle società, può essere giurata di fronte al Notaio che ha rogato l’atto di conferimento. Nelle S.r.l. la nomina non viene effettuata dal Presidente del Tribunale, ma il revisore viene nominato dal conferente. La relazione di stima dev...

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