Bussola

Programma di liquidazione (nel fallimento)

Sommario

Inquadramento | Funzione del programma di liquidazione e collocazione temporale | Conseguenze del mancato rispetto del termine di centottanta giorni | Contenuto del programma di liquidazione | Il concetto di liquidazione dell’attivo | Il contenuto eventuale del programma di liquidazione | I beni da abbandonare | Il supplemento del piano di liquidazione | Il programma di liquidazione negativo | Il procedimento di approvazione | Riferimenti |

 

Il programma di liquidazione rappresenta l’atto fondamentale di pianificazione ed indirizzo dell’attività liquidatoria da parte del curatore, il quale, ai sensi dell’art. 104-ter l. fall., deve predisporre tale documento entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il programma di liquidazione, da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori ed alla successiva comunicazione al giudice delegato, che autorizza l’esecuzione degli atti allo stesso conformi, deve contemplare tutte le attività volte alla realizzazione dell’attivo concernenti la vendita di beni mobili e immobili, all’esercizio di diritti, al recupero dei crediti ed a qualsiasi altra azione che conduca al realizzo di risorse finanziarie. Ognuna di queste attività liquidatorie/recuperatorie dovrà essere descritta analiticamente nelle modalità, tempistiche e prospettive di attuazione all’interno del programma di liquidazione stesso.

Leggi dopo

Esplora i contenuti più recenti su questo argomento

News

News

Su Curatore fallimentare: ruolo e funzioni

Vedi tutti »

Focus

Focus

Su Programma di liquidazione (nel fallimento)

27 Dicembre 2017
Il programma di liquidazione nel fallimento
di Eros Ceccherini

20 Dicembre 2011
Il ruolo del notaio nelle procedure competitive
di Alessandro Stefani

Vedi tutti »

Quesiti Operativi

Quesiti Operativi

Su Programma di liquidazione (nel fallimento)

Vedi tutti »