Bussola

Proposte concorrenti di concordato (nella legge fallimentare)

Sommario

Inquadramento | Presupposto soggettivo | Presupposto oggettivo | Contenuto della proposta concorrente | Procedimento | Voto e calcolo delle maggioranze | Spunti critici | Prospettive di riforma e problemi applicativi | Riferimenti |

 

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.
      L’art. 163, l. fall. così come modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito con legge n. 132/2015, ha introdotto ai commi 4 e 5 la fattispecie delle proposte concorrenti nel concordato preventivo. La norma così novellata accorda ai creditori, entro determinati limiti, la facoltà di presentare una proposta di concordato preventivo concorrente con quella presentata dal debitore. L’iniziativa resta comunque in capo al solo debitore, unico soggetto legittimato a stabilire se eventualmente presentare la domanda di concordato, sulla base di un piano (art. 160, l. fall.), depositando la domanda introduttiva nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale (art. 161, l. fall.). La nuova previsione normativa ha in primo luogo l’obiettivo di dare più spazio ai creditori che rispondano a determinati requisiti soggettivi e oggettivi, offrendo loro la facoltà di presentare una o più proposte concorrenti di concordato preventivo, opportunità prevista finora per il solo debitore. L’istituto ha inoltre lo scopo di evitare che il debitore temporeggi prima di cercare di percorrere soluzioni di natura stragiudiziale o di depositare la domanda introduttiva di concordato preventivo per far fronte allo stato di crisi de...

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