Bussola

Rapporti di lavoro pendenti nel CCI

Sommario

Inquadramento | I rapporti di lavoro nella Legge Fallimentare del 1942 | L'impianto normativo dell'art. 189 CCII: la sospensione ed il subentro | (segue): il recesso individuale | (segue): il licenziamento collettivo: requisiti e procedura semplificata ex art. 189, comma 6 CCII | La risoluzione di diritto del rapporto di lavoro | Le dimissioni del lavoratore | Le indennità di fine rapporto: privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. o prededuzione? | Rapporti di lavoro nel concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 84 CCII e di tipo liquidatorio | Conclusioni |

 

  Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza disciplina per la prima volta in modo organico la sorte dei rapporti di lavoro subordinato in caso di apertura della liquidazione giudiziale. L'art. 189 definisce infatti un articolato quadro normativo che in gran parte si rifà ad orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo sotto il vigore delle norme della Legge fallimentare del 1942 (quali quelli che stabiliscono la sospensione del rapporto alla data di apertura della procedura, comma 1), ma introduce anche regole nuove (come quelle riguardanti la procedura di licenziamento collettivo semplificata, comma 6), quando non innovative: è il caso della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro che opera in mancanza di subentro o recesso, decorsi quattro mesi dalla sentenza dichiarativa (comma 3) e delle dimissioni del lavoratore, qualificate ex lege per giusta causa quando intervengano una volta "trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale" (comma 5). Il Codice conferma inoltre l'insensibilità del rapporto di lavoro all'apertura del concordato preventivo, disponendo quindi implicitamente che commissario e liquidatore dovranno gestirlo secondo le ordinarie norme del diritto del lavoro.  

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