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Responsabilità del curatore (nel fallimento)

Sommario

Inquadramento | Grado di diligenza richiesta e natura della responsabilità | Fattispecie di responsabilità del curatore | L’esercizio dell’azione di responsabilità | Approvazione del conto della gestione ed azione di responsabilità | La revoca del curatore fallimentare |

 

Il curatore è uno degli organi preposti al fallimento. A lui  compete l’amministrazione e la gestione del patrimonio fallimentare; di conseguenza è sanzionabile quando non adempie ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 38, comma 1, l. fall.). L’azione di responsabilità, ai sensi del secondo comma di tale articolo, deve essere esercitata, in pendenza della procedura fallimentare, dal curatore nominato in luogo del precedente, previa autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori. 

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