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Riscossione coattiva |
Inquadramento | Pignoramento | Procedura di vendita dei beni pignorati | Tutela del contribuente e dei terzi | Riscossione degli Enti Locali | Riferimenti |
La riscossione coattiva dei debiti del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, o altra Pubblica Amministrazione, può essere posta in essere solo se sono trascorsi 180 giorni dall’affidamento dell’incarico all’Agente per la riscossione (si veda scheda Equitalia) - nel caso di decorrenza di 30 giorni dalla scadenza del periodo entro il quale il contribuente avrebbe potuto adempiere a seguito di accertamento esecutivo – o 60 giorni nel caso di notifica di cartella esattoriale a seguito di iscrizione a ruolo delle somme non versate. Ad ogni modo, l’Agente prima di porre in essere tale azione dovrà: nel caso di debiti di valore inferiore a € 1.000, attendere ulteriori 120 dalla comunicazione delle somme iscritte a ruolo, notificata al contribuente con posta ordinaria, salvo il caso in cui l’Agenzia delle Entrate non gli abbia già notificato l’inesistenza dei presupposti per la sospensione o l’annullamento delle somme “a credito” per l’Ufficio; nel caso di debiti superiori a € 10.000, consentire alla Pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali il contribuente vanta un credito di importo pari o superiore al debito, di venirne a conoscenza al fine di impedirne il pagamento e procedere con il pignoramento.
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