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Società di capitali

Sommario

La classificazione delle società di capitali | I fondamentali profili giuridici | Profili strutturali e funzionali | I fondamentali profili fiscali | Riferimenti |

 

La caratteristica principale delle società di capitali è, appunto, il fattore “capitale”: la partecipazione (responsabilità) del socio, in tal caso, è limitata, in linea generale, al valore delle azioni (o delle quote) che esso detiene. Le società di capitali si distinguono in:   • Società per azioni (S.p.a.) Questa forma societaria è regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile. Nelle società per azioni il capitale sociale minimo per la costituzione è di 50.000 euro e deve necessariamente essere rappresentato da azioni. Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio). Devono essere iscritte nel registro delle imprese nella sezione ordinaria. I conferimenti possono essere fatti in denaro, in beni in natura ma non è prevista la prestazione d’opera o di servizio. N.B. Il D.L. n. 91/2014, cosiddetto decreto competitività, ha ridotto da120.000 a 50.000 euro l'ammontare del capitale sociale minimo richiesto.    • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) Questo tipo societario è regolato dagli articoli 2452 e seguenti del codice civile. Le società in accomandita per azioni sono un sottotipo delle società per azioni, con la differenza sostanziale che esistono due tip...

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