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Casi e sentenze su Concordato con continuità aziendale (nella legge fallimentare) |
Concordato in continuità ad “esecuzione immediata”: pagamento dei creditori; giudizio di convenienza e patti paraconcordatari
Trib. Tempio Pausania
Il Tribunale di Tempio Pausania, con il provvedimento in oggetto, omologa un concordato preventivo in continuità aziendale e statuisce su alcune questioni quali il ruolo di controllo del Tribunale nella fase di omologazione del concordato, la natura e la funzione dei patti paraconcordatari e i criteri che devono guidare lo stesso Tribunale nel giudizio comparativo tra la proposta concordataria e l’alternativa fallimentare.
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Continuità aziendale, creditori strategici e attestazione del professionista
Trib. Verona
IL Tribunale di Verona, nell’ambito di un procedimento in cui una società chiede di essere autorizzata al pagamento in favore del personale dipendente per ratei della tredicesima maturati prima della domanda di concordato preventivo (art. 182 quinquies, comma 5, l. fall.), afferma che il rilascio dell’autorizzazione da parte del tribunale richiede una verifica della compatibilità dei pagamenti con la continuità, in particolare in termini finanziari, tali pagamenti non devono porre a rischio la continuità aziendale.
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Art. 182 quinquies, comma 5, l. fall. e la novità introdotta dal D.L. 118/2021
Trib. Verona
Il Tribunale autorizza la società debitrice al pagamento delle retribuzioni non pagate in favore del personale dipendente, ritenendo che l’ulteriore periodo del comma 5 dell’art. 182 quinquies l. fall., introdotto dall’art. 20 D.L. 118/2021 ...
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Concordato in continuità e contratto di management alberghiero “blindato”. Inammissibilità per contrasto con l’art. 163 bis l.fall.
Trib. Rimini
Il Tribunale di Rimini ha ritenuto inammissibile una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentata da una società alberghiera, dichiarandone il contestuale fallimento.
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Proposta concordataria in continuità diretta: successiva perdita di capitale e disciplina di cui all’art. 6 D.L. 23/2020
Trib. Reggio Emilia
La disciplina di cui all’art. 6 D.L. 23/2020, che prevede la sterilizzazione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite e dell’operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non si applica alla società che abbia presentato una domanda di concordato in continuità aziendale diretta.
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Concordato preventivo in continuità e attestazione incompleta
App. Venezia
L'impresa che propone un concordato preventivo con continuità aziendale deve predisporre una attestazione che sia completa ed esaustiva in termini di dati e comprensiva in termini di giudizio.
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La cessione d’azienda in esercizio nel concordato con continuità
Tribunale di Genova
Con la cessione dell'azienda in esercizio, l'imprenditore garantisce il pagamento della maggior parte del ceto creditorio realizzando in pieno i principi che stanno alla base del concordato in continuità ovvero il permanere dell'azienda sul mercato ed il pagamento dei creditori in prevalenza con il risultato della liquidazione dell'azienda.
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La costituzione di un fondo rischi nel concordato con continuità
Tribunale di Modena
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale e redazione del piano di riparto finale, la mancata previsione da parte del Giudice Delegato di un accantonamento quantomeno prudenziale ovvero della costituzione di un fondo rischi per le somme versate in virtù di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e poi successivamente opposti, non costituisce...
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Affitto d'azienda e concordato con continuità
Corte d'appello di Firenze
Un concordato preventivo non può qualificarsi come proposto ai sensi dell’art. 186-bis l.fall. per il solo fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda: invero, il concordato con continuità aziendale deve, invece, ravvisarsi solo se esso preveda la prosecuzione dell’attività di impresa e, quindi, l’assunzione del relativo rischio (ricadente, in definitiva, sui creditori); in tal caso il concordato deve ritenersi qualificato dalla modalità di adempimento dell’obbligazione di pagamento che presuppone la prosecuzione dell’attività di impresa in capo al debitore.
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Concordato con continuità e prosecuzione di contratti pubblici
Tribunale di Trento
La procedura di concordato preventivo si esaurisce con il decreto di omologa, il quale segna inoltre il passaggio, dal punto di vista dell’imprenditore, dal regime di spossessamento attenuato proprio della procedura al riacquisto della piena capacità di agire, e, dall’angolo visuale degli organi della procedura, dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato.
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