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Casi e sentenze su Atti di frode |
Atti in frode nel concordato preventivo
Tribunale
Costituisce atto di frode, rilevabile anche nell’ambito di un procedimento ex art. 180 L.fall., aver omesso di indicare nella domanda di accesso al concordato preventivo l’esistenza di un potenziale ed ingente credito risarcitorio derivante dalla dismissione del residuo patrimonio immobiliare (danno che potrebbe finanche risultare pari all’intero attivo concordatario).
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Atti in frode nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Tribunale di Milano
Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina appare essere in controtendenza rispetto alla scelte operate dal Legislatore in tema di concordato preventivo, il tribunale è chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del soggetto sovraindebitato.
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Accertamento di atti di frode e revoca del concordato
Corte d’appello di Bari
L’accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e dunque dalla loro consapevolezza di tale accertamento.
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Atti in frode ai creditori nella fase preconcordataria
Tribunale di milano
La violazione del divieto di pagamento di crediti anteriori da parte del debitore, nel periodo intercorrente tra la data d’iscrizione della domanda concordataria e l’eventuale omologazione del concordato, impone l’interruzione della procedura.
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Atti in frode del debitore in concordato
Tribunale di Milano
La nozione di atto in frode commesso anteriormente all’apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee da influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori: sempre che, peraltro, pur essendo state dichiarate dal preponente, non siano dipese da comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere dal medesimo, con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte a una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria.
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Concordato, sospetti di frode e dubbi sulla fattibilità: i limiti delle verifiche dell’attestatore
TRIBUNALE DI UDINE
Non spetta all’attestatore segnalare l’esistenza di atti in frode ai sensi dell’art. 173 l. fall., questi dovranno essere oggetto di indagine da parte del commissario giudiziale nella relazione di cui all’art. 172 l. fall.
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Inammissibilità del concordato per atti in frode consistenti nel depauperamento del patrimonio
TRIBUNALE DI MILANO
L’emersione, in sede di valutazione della domanda di concordato ai fini dell’ammissione, di atti fraudolenti che, se conosciuti dopo, potrebbero dar luogo alla revoca ex art. 173 l. fall., determina l’inammissibilità della proposta, se tali atti sono rilevanti e determinanti.
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Concordato: atti fraudolenti irrilevanti ex art. 173 possono rilevare a fini penali, ex art. 236
TRIBUNALE DI PADOVA
Gli atti “fraudolenti” compiuti prima del deposito della domanda, seppur non debitamente segnalati né in ricorso né nella relazione dell’attestatore, ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta, non possono dirsi “occultati” dal ricorrente e quindi non possono rilevare ex art. 173 l. fall.
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Atti in frode ai creditori e improcedibilità del concordato preventivo
TRIBUNALE DI TORINO
Deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 173 l. fall., il concordato preventivo nel quale il debitore abbia posto in essere operazioni fittizie, quali l’inserimento di inesistenti crediti Iva e fiscali, alterando in maniera rilevante il bilancio, in quanto ciò costituisce atto in frode ai creditori.
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Atti in frode e revoca dell’ammissione al concordato preventivo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Qualora, successivamente all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale verifichi che, prima della presentazione della domanda di concordato, furono commessi atti in frode da parte della società, si determina una causa di improcedibilità della domanda. Pertanto si aprirà il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato e, se ne sussistono i presupposti, vi sarà dichiarazione di fallimento.
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